Registro Anagrafe Condominiale

L’art. 1130 n. 6 c.c. chiarisce in maniera inequivoca quali siano le informazioni che l’amministratore può domandare e quali debba inserire in questo registro.

In questo registro devono essere contenute “le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.

Generalità di proprietari, titolari di diritti reali o personali di godimento: nome, cognome, data di nascita di chi è il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario, il conduttore, ecc.

Codice fiscale: sequenza alfa numerica che identifica univocamente una persona.

Residenza o domicilio: la prima è il luogo di dimora abituale, il secondo un luogo dove si fissa il centro d’interessi anche per uno specifico affare.

Dati catastali: riferimenti che consentono di individuare univocamente l’unità immobiliare.

Dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio: la formulazione incerta non consente di affermare quale sia il suo significato univoco. Per alcuni si tratta delle certificazioni di conformità o rispondenza (o comunque dell’agibilità). Per altri di mere dichiarazioni attestanti che a prima vista, tutto è in regola. In ogni caso tali dati devono riguardare le parti comuni e non delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

In nessun caso è detto che a questi dati debba accompagnarsi la relativa documentazione attestante la loro veridicità. Per indicare le generalità non è necessario allegare la carta d’identità, così come per indicare la residenza non bisogna allegare l’apposito certificato comunale.

Come ha avuto modo di specificare il Garante per la protezione dei dati personali, la tenuta del registro di anagrafe condominiale, in ragione della formulazione dell’art. 1130 n. 6 c.c. non determina “la sussistenza, in capo ai condomini, dello specifico obbligo di allegare atti o copie di essi a riprova delle dichiarazioni rese” (Garante della Privacy, provv. n. 106 del 19 febbraio 2015).

Si badi: un conto è la dichiarazione ai fini della tenuta del registro di anagrafe condominiale, altro gli obblighi di comunicazione in caso di compravendita. In questa ultima ipotesi è necessario comunicare all’amministratore copia autentica dell’atto, così come prescritto dall’art. 63, quinto comma, disp. att. c.c.

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