Interventi ammessi al Superbonus 110%

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (meglio noto come Decreto Rilancio ), convertito con modifiche dalla legge dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha nel Superbonus il suo cavallo di battaglia.

Si tratta di una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in riferimento a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In ambito condominiale, ci si potrà avvalere del Superbonus sia per le parti comuni dell’edificio, sia per gli interventi che riguardano solamente l’immobile di proprietà privata. Ma qual è la misura della detrazione del Superbonus e, soprattutto, su quali limiti di spesa si potrà calcolare?

Superbonus al 110%: cos’è?

Il Superbonus è una detrazione dell’imposta lorda pari al 110% di quanto speso per effettuare determinati lavori volti alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici. In pratica, si tratta di un incremento rispetto alle aliquote di detrazione previgenti.

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, infatti, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
– recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cosiddetto sismabonus ) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013;

– riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus ), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Come funziona la detrazione?

La detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Così, se ad esempio i lavori di efficientamento sono pari a 8.000 euro, la detrazione sarà di 8.800 euro (il 110% di 8mila), da suddividere in quote uguali per cinque anni, pari a 1.760 euro ciascuna (8.800/5).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Superbonus: per quali interventi spetta?

La superdetrazione del 110% dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spetta per alcune tipologie di interventi che la legge suddivide in “trainanti” e “trainati”.

Gli interventi trainanti sono quelli fondamentali, senza i quali gli interventi trainati non potrebbero beneficiare del Superbonus. Dunque, possiamo affermare che gli interventi trainanti sono la condicio sine qua non degli interventi trainati.

Sono interventi trainanti quelli di:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto sismabonus ).

Sono interventi trainati, cioè quelli che beneficiano del Superbonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

quelli di efficientamento energetico (previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013) rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus spetta anche per le seconde case, ma non per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

La misura della detrazione

Come anticipato, il Superbonus non elimina le precedenti detrazioni già previste dalla legge, cioè dal Sismabonus e dall’Ecobonus. Pertanto, avremo la seguente situazione:

– per tutti gli interventi trainanti e trainati, la misura della detrazione è quella massima, cioè del;

– per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista (art. 14, d.l. n. 63/2013) va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;

– per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

– per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione pari al 50% delle spese sostenute (articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

I limiti di spesa per ciascun tipo di intervento

Oltre alle diverse percentuali di detrazione, la legge prevede anche dei limiti di spesa su cui è calcolata la percentuale di detrazione. Di seguito vedremo quelli inerenti ai principali interventi trainanti e trainati.

Limiti di spesa per interventi trainanti

Per gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi rientranti nel Superbonus, ricorda l’Agenzia delle Entrate nella Guida rilasciata lo scorso 24 luglio, la detrazione al 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese pari a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;

– 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;

– 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni (interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria), anch’essi rientranti nel Superbonus, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

– 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

– 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, il Superbonus del 110% spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

In queste ipotesi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

Infine, restano gli interventi antisismici (sismabonus) ai quali è stata esteso il Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per la precisione, la detrazione del 110% spetta per i lavori di adeguamento antisismico relativi a:

– adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

– interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini ) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Limiti di spesa per interventi trainati

Agli interventi di efficientamento energetico si applica il Superbonus se sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019 (autoconsumo da fonti rinnovabili), il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro riferito all’intero impianto.