In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per la illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, che tendono cioè a preservare l’integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, conuna 1, e 1124, comma 1, cod. civ.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall’art. 1123, comma 2, cod. civ. (Cass., n. 8657 del 3 ottobre 1996).
È illegittima la delibera di un’assemblea condominiale che decida a maggioranza di applicare una quota suppletiva del 60% relativamente alla voce “pulizia scale” nei confronti di un condomino proprietario di un ufficio professionale privato (Trib. Genova, 8 maggio 1992).