Messa in opera di una canna fumaria sulla facciata condominiale

E’ un  diritto del condomino fare uso della facciata esterna  condominiale per l’appoggio della canna fumaria privata ad uso del proprio riscaldamento purchè rispetti le distanze minime e cioè cm. 75 dai balconi e dalle finestre di proprietà esclusive. Infatti il principio regolatore della fattispecie è quello di cui all’art. 1102 del C.C. e confermato da giurisprudenza consolidata. Tuttavia occorre segnalare che, ultimamente, secondo la più recente giurisprudenza, anche nel caso in cui l’appoggio della canna fumala non potesse avvenire, se non con distanze inferiori a quelle legali, il condomino potrebbe porre in opera la sua canna fumarla. Infatti la Cassazione con Sentenza n. 15394 del 01,12,2004) ha stabilito che nei casi simili, le norme relative alle distanze legali debbano essere subordinate a quelle dell’uso delle cose comuni per un interesse primario (come è quello della messa a norma dell’impianto di riscaldamento).

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