Il singolo condomino può acquistare per usucapione ogni tipo di parte comune (aree di terreno condominiale, parti dell’edificio condominiale, ecc.). Tuttavia egli, al fine di fare ciò, deve fornire la prova di avere sottratto la cosa all’uso comune per il periodo utile all’usucapione (20 anni), dimostrando di avere utilizzato il bene in via esclusiva in modo da evidenziare un’univoca volontà di possedere con l’animo del proprietario. A tal fine non è sufficiente provare il mero non uso da parte degli altri condomini.