A chi spetta la manutenzione delle fognature?

I canali orizzontali di raccolta delle acque piovane, le fogne, le fosse biologi­che, i pozzetti di raccolta delle acque chiare, sono impianti indispensabili per l’uti­lizzazione delle unità immobiliari destinate in un edificio ad abitazione e la loro ma­nutenzione ordinaria e straordinaria nella generalità dei casi, fanno capo ai condo­mini come espressione della proprietà generale, sia di quella proprietà separata.

La manutenzione dei canali di scarico verticali è di competenza dei condomini interessati a tale colonna.

E’ tuttavia consigliabile, tenuto conto delle vivaci discussioni che genera la rottura o occlusione delle colonne verticali, che l’Amministratore suggerisca al condominio la copertura assicurativa di tali sinistri. 

Nell’elencazione di questi indispensabili impianti sembra essersi dimenticati dì menzionare i canali di scarico verticali delle acque chiare o dì quelle scure, ma non è così: anzi vorremmo volgere ad essi particolare attenzione perché i canali di scarico verticali, generalmente, sono divisi in colonne: colonna di sinistra, di cen­tro, di destra, che a priori dovranno far capo ad una propria tabella millesimale, tanto che il condomino che abbia subìto un danno a seguito della rottura di un ca­nale verticale, ha il diritto di essere risarcito dagli utenti che condividono la colonna — come precisano numerose sentenze pronunciate dalla Suprema Corte che affermano

Il condomino che lamenti un danno dall’occlusione della colonna di sca­rico ha diritto «di richiedere il risarcimento soltanto a coloro le cui uni­tà immobiliari insistono sulla colonna in cui si è verificato il guasto».

Pertanto, si precisa che il condomino che abbia subito danni dalla colonna non avrà titolo di essere manlevato dall’ intero condominio ma dai soli interessati.

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