Chi deve pagare la messa in opera del videocitofono?

L’installazione di un impianto di citofono apriportone o videocitofono in un edificio che prima ne era sprovvisto costituisce innovazione (art. 1120 cod. civ.). I dissenzienti potranno non partecipare all’innovazione qualora dimostrino l’eccessiva gravosità della spesa. È, però, escluso l’esonero dei dissenzienti se l’installazione dell’impianto citofono apriportone è integrativa del servizio di portierato, nel senso che l’impianto viene attivato quando il portiere non svolge le sue mansioni (trib. Roma 7598 del 28.10.1970), o quando il servizio di portierato venga soppresso.

Costituisce semplice modificazione della cosa comune l’estensione dell’impianto anche all’esterno di un edificio che prima era collegato solo al citofono di portineria.

L’installazione di un impianto videocitofono in sostituzione di un impianto di semplice citofono apriportone costituisce una miglioria (art 1102 cod. civ.) e non una innovazione, realizzabile quindi dai condomini interessati anche senza il consenso dell’assemblea (cass. civ. 3795 del 22.6.1982).

Ciascun condomino può installare un citofono apriportone per suo uso singolo senza necessità di consenso da parte dell’assemblea (trib. Genova 6.4.1995).

È legit­timo l’allacciamento all’impianto di citofono esistente (app. Milano 1328 del 17.6.1994).

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