In tema di condominio, l’indennità di cui all’art. 1127, ultimo comma, .c.c. trova il fondamento nella considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell’ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell’edificio, dal momento che tali diritti, in base all’art. 1118, primo comma, c.c., é proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene ed é evidente che tale valore viene aumentato per effetto della sopraelevazione. Corte di Cassazione sentenza 12880 del 16.6.2005.