Come si ripartiscono le spese per la pulizia delle scale?

In tema di ripartizione di oneri condominia­li, le spese per la illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, che ten­dono cioè a preservare l’integrità e a mante­nere il valore capitale delle cose (artt. 1123, conuna 1, e 1124, comma 1, cod. civ.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conse­guenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fis­sato dall’art. 1123, comma 2, cod. civ. (Cass., n. 8657 del 3 ottobre 1996).

È illegittima la delibera di un’assemblea condominiale che decida a maggioranza di applicare una quota suppletiva del 60% relativamente alla voce “pulizia scale” nei confronti di un condomino proprietario di un ufficio professionale privato (Trib. Ge­nova, 8 maggio 1992).

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