E’ legittimo effettuare delle videoriprese nelle zone condominiali?

E’ possibile effettuare videoregistrazioni nelle parti comuni ed utilizzarle come prove nel caso di atti vandalici e di danneggiamento.

Cass. sez. V. sentenza n. 22602 del 14 maggio – 5 giugno 2008

Per migliorare la sicurezza delle unità immobiliari i condomini possono eseguire opere anche parzialmente interessanti le parti comuni.

Si elencano:

–           installazione di grate di ferro all’esterno delle finestre facilmente accessibili da malintenzionati, oppure sostituzione delle tapparelle di legno o di plastica con tapparelle di metallo: tali opere sono lecite salvo espliciti divieti o obblighi di domanda, di auto­rizzazione all’assemblea inseriti nel regolamento di condominio quando non alterino in modo molto rilevante l’estetica della facciata (cfr.. paragrafo 284/5);

–           corazzatura delle porte di primo ingresso: opera lecita, specie se il materiale esterno ed il colore e fattura della nuova porta sono simili o identici  a quelli della porta preesistente:

–           apposizione davanti alla porta di primo ingresso di un cancello in ferro, apribile verso l’esterno (mentre la preesistente porta di primo ingresso si apre verso l’interno dell’alloggio), ove sul medesimo ballatoio esistano altri primi ingressi di altri condomini, si pone il problema se questi possano opporsi allopera adducendo l’alterazione del decoro del ballatoio che è una parte condominiale; a parte ogni considerazione estetica, se il cancello è infisso nel vano porta, cioè immediatamente davanti alla porta di primo ingresso, va tenuto conto che il vano non è una parte comune condominiale, ma fa parte della proprietà esclusiva, per cui l’eventuale opposizione degli altri condomini può avere qualche fondamento solo in estremi casi limite;

–           impianti di controllo televisivo del vano di pianerottolo: impianto lecito anche senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, purché il campo visivo non superi gli spazi di ragionevole interesse, e purché non si tratti di impianti anche filmanti che influirebbero sul diritto alla riservatezza degli altri condomini (Cass. Pen. Sent. n. 20233 del 2003, Sez. V) tali impianti non sono soggetti alle norme sulla tutela della privacy solo se le riprese sono strettamente limitate allo spazio antistante alla porla di ingresso senza estensione alle aree circostanti comuni e se le informazioni raccolte non vengono in  alcun modo comunicate o diffuse. A tal fine il Garante della privacy (13.5.2008) ha provveduto a segnalare al parlamento e al Governo l’opportunità che sia valutata anche l’eventuale adozione di una possibile regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza delle aree comuni condominiali identificando le condi­zioni per assumere idonee determinazioni con particolare riferimento all’individua­zione dei partecipanti al processo decisionale (i Soli condomini, ovvero anche i con­duttori) e del numero di voti necessari per l’approvazione della deliberazione (l’una­nimità o ,una determinata maggioranza):

–           installazioni di allarmi antifurto (anche con segnali luminosi in facciata): anche in questo caso si tratta di opere che non richiedono il consenso dell’amministratore o dell’assemblea, ma sarà a carico dei condomini che vanno installati in responsabilità (e il conseguente diritto degli altri condomini di esigere i rimedi del caso) per ogni molestia o immissione sonora derivante dai falsi allarmi dovuti alla difettosità o mancanza di qualità degli impianti.

 

 

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