E’ possibile modificare il “regolamento di condominio”?

“Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scrit­ta, essendo esse costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l’opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell’edificio condominiale mentre per la variazione di clausole che disciplinano l’uso delle cose comuni e sufficiente la delibera as­sembleare adottata con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, secondo comma, del Codice civile”.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n 5626P02, inedita, Nella specie, la Suprema Corte, sulla base di tali principi, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della deliberazione assembleare con la quale era stata modificata la clausola del regolamento di condominio relativa al divieto di sosta dei veicoli nel cortile comune

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