– La sentenza della Cassazione – La Corte di Cassazione, con la sent. n. 6323 del 18 aprile 2003 (a pag. 1852), ha esaminato il problema della titolarità passiva dell’obbligazione per le spese per la conservazione e per il godimento della cosa comune e ha affermato che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem” (in quanto conseguenza della contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni); che l’obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende soltanto liquido il debito del quale in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino; e che, quindi, in caso di compravendita di un’unità immobiliare che si trova in un edificio condominiale, è tenuto alla spesa colui che è condomino nel momento in cui si rende necessario effettuare la spesa.
Cassazione n. 1814 del 9 luglio 1964
Cassazione n. 4467 del 7 luglio 1988
CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II, 9 Settembre 2008, n. 23345
In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell’anno in corso o del precedente, solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato.
Ne consegue che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 att. c.p.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio. (C.c. art 1123; c.c. art. 1135; c.c. art. 1136; att. c.p.c. art. 63)