In caso di compravendita di una unità immobiliare, chi paga le spese per opere già deliberate ma non ancora eseguite?

La sentenza della Cassazione – La Corte di Cassazione, con la sent. n. 6323 del 18 aprile 2003 (a pag. 1852), ha esami­nato il problema della titolarità passiva del­l’obbligazione per le spese per la conserva­zione e per il godimento della cosa comune e ha affermato che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem” (in  quanto conseguenza della contitolarità del diritto reale su be­ni e servizi comuni); che l’obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spe­se per la conservazione dei beni comuni na­sce nel momento in cui è necessario ese­guire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende soltanto liquido il debito del quale in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino; e che, quindi, in caso di compravendita di un’unità immo­biliare che si trova in un edificio condomi­niale, è tenuto alla spesa colui che è con­domino nel momento in cui si rende neces­sario effettuare la spesa.

Cassazione n. 1814  del 9 luglio 1964

Cassazione n. 4467 del 7 luglio 1988

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II, 9 Settembre 2008, n. 23345

 

In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell’anno in corso o del precedente, solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato.

Ne consegue che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 att. c.p.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio. (C.c. art 1123; c.c. art. 1135; c.c. art. 1136; att. c.p.c. art. 63)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.