Può un condomino mettere in opera una antenna singola con appoggio su parete comune?

Sì, ciò è possibile come da giurisprudenza consolidata.

Secondo le riportate norme, dunque, il condomino ha diritto di servirsi del balcone, terrazza o tetto o di qualunque parte comune dell’edificio per impiantarvi l’antenna che serve al funzionamento della sua televisione. Questo diritto non è una servitù coattiva ma è un didritto di natura personale spettante a chi abita nello stabile e sia utente radiotelevisivo (Cass., sent. n° 2160 dell’8.7.1971).

Chi installa l’antenna è tenuto a non impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione: è quindi evidente che potrà installarla sul tetto, perchè l’installazione non pregiudica la destinazione del tetto che è quella di coprire i piani sottostanti, ma non potrà installarla nel bel mezzo di un lastrico solare accessibile che venga usato dai condomini come stenditoio (e in questo caso dovrà installarla ad esempio lateralmente, o negli spazi inutilizzati) (regola del minor onere per il “fondo servente”).

L’installazione dell’antenna non deve arrecare danni alla proprietà su cui è installata: l’installazione dovrà essere tale, ad esempio, da non provocare infiltrazioni di acqua piovana. Né  l’installazione deve arrecare danni a terzi: la responsabilità è interamente del proprietario ed utente dell’antenna, per cui l’azione di risarcimento, nel caso di unità locate, va proposta unicamente contro l’inquilino (Cass., sent. n: 1176 del 25.2.1986).

Chi installa l’antenna, infine, è tenuto a rimuoverla, a sue spese, sia nel caso che cessi l’utenza, sia nel caso che il condominio debba fare delle opere laddove l’antenna è installata (Cass., sent. n.  2862 del  24.3.1994).

Non è di ostacolo all’installazione di un’antena singola il fatto che ve ne sia già una condominiale sul terrazzo comune: tale facoltà, infatti, è ricompresa nel diritto di comproprietà sulle cose comuni (Cass., sent. n. 7825 del 3.8.1990).

L’amministratore,quando il regolamento di condominio nulla disponga al riguardo, e quando l’antenna venga installata in una parte comune dell’edificio (tetto, lastrico ecc.) non può opporsi in nessun caso a detta  installazione, né subordinare l’autorizzazione, eventualmente richiesta dal condomino interessato, all’approvazione dell’assemblea.  Anzi, alla richiesta di autorizzazione avanzata dal singolo condomino, egli risponderà che non gli è possibile rilasciare tale autorizzazione, in quanto, a norma del D.P.R. n. 156/1973, l’installazione delle antenne non è subordinata al consenso dei condomini, ed inviterà in pari tempo il condomino a rispettare le condizioni poste dalla cennata legge.

 

  • Regolamento di condominio in cui è prescritta un’autorizzazione per l’installazione delle antenne o il divieto di installazione.

Occorre, a nostro parere, distinguere fra le varie formulazioni regolamentari che si possono incontrare nella pratica. Il patto  “non si possono installare antenne televisive singole sul tetto o sul lastrico solare”  ci pare nullo, perchè contrario alla legge, ed il singolo condomino potrebbe non tenerne conto, se è impossibile ricevere altrimenti le trasmissioni televisive.

In ogni caso, se il regolamento prescrive ai singoli condomini di chiedere l’autorizzazione per installare l’antenna, tale autorizzazione non potrà certo essere negata, limitandosi il potere dell’amministratore o dell’assemblea unicamente a prescrizioni relative al rispetto della legge per l’installazione.

Con sentenza n°  7825 del 3.8.1990, la Cassazione ha ritenuto nulla la norma di un regolamento di condominio che vieta l’instalalzione di antenne riceventi o trasmittenti sul tetto dell’edificio

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