Il principio secondo il quale l’amministratore, per poter rappresentare in giudizio il condominio, necessiti dell’autorizzazione dell’assemblea, è tornato ad essere oggetto di discussione dopo che le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, sembravano aver posto la parola fine al dibattito giuridico sul tema.
La questione era stata, in precedenza, lungamente dibattuta in giurisprudenza, con esiti contrastanti.
L’indirizzo maggioritario, antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite, riconosceva la legittimazione dell’amministratore a rappresentare i condòmini in giudizio, ritenendo che la decisione dell’assemblea presentasse esclusiva rilevanza interna e mera fonte di responsabilità per l’amministratore nei confronti degli amministrati (Cass. 9093/07). Tale orientamento escludeva le ipotesi in cui il condominio agisse per diritti reali su parti comuni, ma si applicava a tutti i casi in cui il condominio fosse convenuto, cioè anche nelle ipotesi di diritti reali (questioni inerenti proprietà o servitù in condominio).
L’orientamento minoritario, al contrario, escludeva la legittimazione (Cass. Sent. 2422/06) in quanto ritenesse necessario, al fine di poter rappresentare i condomini in giudizio, che l’amministratore ottenesse una delibera autorizzativa con la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.; in ogni caso erano fatte salve le ipotesi nella quali la lite rientrasse tra i compiti dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c.; ad esempio, non è mai stata ritenuta necessaria la delibera per il ricorso monitorio ai morosi, nell’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo e per i procedimenti possessori e cautelari.
Un indirizzo ancora diverso riteneva necessaria la delibera ma non nelle ipotesi di impugnazione di delibera assembleare e ciò in quanto rientrasse tra i poteri dell’amministratore eseguire le delibere e, di conseguenza, difendere il condominio in occasione di impugnazioni (Cass. Sent. n. 8686/05).
In ragione del conflitto giurisprudenziale nel 2010 le Sezioni Unite, con la sopra citata Sentenza n. 18331, confermava l’indirizzo più rigoroso, prevedendo che, a parte i casi rientranti tra i suoi compiti ex art. 1130 c.c., l’amministratore, per poter validamente rappresentare i condòmini in giudizio, dovesse essere autorizzato da delibera assembleare (o ottenerne la ratifica) pena l’inammissibilità della costituzione in giudizio.
Rimaneva, peraltro, il dubbio in caso di impugnazione di delibera, ovvero se la materia potesse rientrare tra le materie di cui all’art. 1130 c.c. o necessitasse l’autorizzazione assembleare.
La recente pronuncia torna a trattare la questione della delibera assembleare. Pur non discostandosi dai principi espressi dalle Sezioni Unite, la Corte riconosce che la difesa del condominio in sede di impugnazione di delibera assembleare rientri tra i poteri dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c.; l’art. 1130 c.c. annovera, infatti, tra le competenze dell’amministratore, quello di eseguire le delibere assembleari e, di conseguenza, rientra tra i suoi poteri il giudizio volto alla “conservazione” del provvedimento; ma la motivazione va oltre: riconoscere sempre la necessità di ratifica o autorizzazione assembleare porterebbe ad un assurdo “iperassemblearismo” dove l’amministratore sarebbe costretto a ricorrere all’assemblea in ogni caso, anche in quelli rientranti tra i suoi poteri (agire o resistere al monitorio, fare osservare il regolamento, agire in un procedimento cautelare).