L’obbligo di pagamento delle quote condominiali sussiste anche in assenza del piano di riparto.

Anche in questo caso, infatti, l’amministratore può agire con decreto ingiuntivo.

L’amministratore, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 Cc, è legittimato alla riscossione delle quote condominiali necessarie per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio, e per l’erogazione del servizi comuni, senza necessità di autorizzazione assembleare.

L’obbligo del condomino di versare i contributi relativi alle parti comuni dell’edificio, infatti, deriva dalla gestione stessa dell’immobile e, quindi, è precedente all’approvazione da parte dell’assemblea del piano di riparto, che non costituisce affatto la fonte dell’obbligazione pecuniaria, limitandosi a dichiarare il relativo credito del condominio.

Ciò posto, il verbale di assemblea condominiale con il quale si indicano le spese occorrenti per la conservazione o il godimento delle parti comuni, al pari della delibera di approvazione del preventivo di spese straordinarie, costituiscono prova scritta idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento, anche in assenza dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, nella sentenza n. 10621, pubblicata in data 28 aprile 2017.

 

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