D’altra parte l’amministratore è un mandatario che gestisce il condominio in nome e per conto dei condomini, i quali, poiché sono mandanti, hanno diritto di conoscere l’attività del loro legale rappresentante.
La situazione del diritto d’accesso al carteggio condominiale è stata oggetto d’intervento legislativo; la legge n. 220/2012 ha normato questo aspetto sostanzialmente riprendendo gli orientamenti giurisprudenziali fino ad allora formatisi.
Ogni proprietario può chiedere di ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione che riguarda gli argomenti all’ordine del giorno in assemblea: un eventuale rifiuto opposto dall’amministratore determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea (Cass. 19 maggio 2008 n. 12650).
Non solo: con specifico riferimento alle pezze d’appoggio, la Cassazione ha avuto modo di specificare che “ il potere di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti” (così Cass. 20 novembre 2001 n. 15159).
La legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici ha riconosciuto espressamente questi diritti ai condomini.
Innanzitutto ai sensi del secondo comma dell’art. 1129 c.c., l’amministratore, al momento dell’accettazione dell’incarico e ad ogni rinnovo, deve comunicare “ il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
Si tratta dei così detti registri di anagrafe, di contabilità, di nomina e revoca e dei verbali con allegato regolamento condominiale.
Quanto alle pezze d’appoggio la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 1130-bis, primo comma, c.c. a mente del quale “ i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.
In definitiva a partire dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma del condominio) i condomini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa per espressa disposizione normativa.