Ad ogni buon conto capita spesso che il professionista agisca in tal modo per evitare ritardi nei pagamenti e quindi more nelle successive fatture (il riferimento è alle utenze).
L’amministratore, poi, può anche decidere di erogare una spesa non preventivata.
In tal caso, a dirlo è la Cassazione, in assenza di una deliberazione dell’assemblea “ nemmeno l’amministratore può pretendere il rimborso delle spese da esso sostenute, in quanto il principio posto dall’art. 1720 c.c. (secondo il quale il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (cfr. Cass. 27-6-2011 n. 14197). (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1224).
Ciò naturalmente non limita l’amministratore nella possibilità di agire giudizialmente per ottenere quanto egli ritiene dovutogli.
Può poi accadere, e non sono rari i casi, che l’amministratore abbia anticipato delle somme e che ne domandi la restituzione solamente al momento della presentazione del rendiconto annuale di gestione.
Solitamente gli amministratori, in simili circostanze, specificano nel rendiconto che sono state effettuate delle anticipazioni. Ciò gli consente di alleggerire notevolmente il carico probatorio nei casi di azioni legali di recupero del credito.
Com’è stato più volte evidenziato dalla Cassazione, infatti, che ” la deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell’amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poichè la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea si un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale” (sent. n. 10153/11).”
Secondo la giurisprudenza, infatti, non è sufficiente “ la sottoscrizione del verbale di consegna tra il vecchio ed il nuovo amministratore, menzionante una situazione di cassa contenente un passivo in relazione ad anticipazione di pagamenti ascritte al primo, ad integrare una ricognizione di debito da parte del condominio, risulta sostanzialmente in linea con il principio già affermato, in un precedente in termini, da questa Corte dal presente collegio condiviso, secondo cui “il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore”. (Cass. n. 5449/99)” (Cass. 28 maggio 2012 n. 8498).
In buona sostanza: siccome all’amministratore è sufficiente specificare il proprio credito per anticipazioni in rendiconto per poterselo vedere riconosciuto, è sempre bene prestare attenzione a che cosa si approva.